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ACCORDO DI RISERVATEZZA



TRA

International World Wide Consulting Ag (“Società”), con sede legale in Lugano (CH) 6900 Via Emilio Bossi n. 1, P.IVA / cod. fiscale: CH411199095, in persona del legale rappresentate pro tempore Dott. Marco Rufa, titolare della Piattaforma e-commerce B2B denominata “Open Mould” (“Piattaforma”)  


                    - nel seguito denominata Parte Rivelante


E


Gli Utenti Registrati e gli Utenti Business 


       - nel seguito denominate Parte Ricevente



PREMESSO CHE


- Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” 

come definite al successivo art. 3);

- dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di 

valore considerevole;

- Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di poter utilizzare i servizi offerti dalla Piattaforma;

- l’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si 

vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;

- a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.

Tutto ciò premesso, le Parti, 



CONVENGONO QUANTO SEGUE



Art. 1 – Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell’attività di vendita e acquisto di stampi per materiali plastici attraverso l’accesso ai servizi offerti dalla Piattaforma.



Art. 3 – Informazioni Riservate

3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare il know-how di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.

3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.

3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:

a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;

b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;

c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;

d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;

3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da consulenti, collaboratori, dipendenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo. 

Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente .

4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi. 

4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;

b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;

c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/2016, cd. “GDPR”).

4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.

4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati delle transazioni eseguite attraverso la Piattaforma, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

Art. 5 - Proprietà intellettuale

5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte 

Rilevante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.

5.2. Parte Ricevente dichiara di godere della proprietà, o comunque della disponibilità, dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti dallo stesso inviati alla Società per l’utilizzo dei servizi offerti dalla Piattaforma (come ad es. disegni, capitolati, specifiche tecniche, matematiche, materiale fotografico, di testi o di altri contenuti). Parte Ricevente garantisce che tali contenuti non contrastano con qualsiasi disposizione applicabile di legge e che non ledono in alcun modo eventuali diritti esclusivi di terzi e non sono stati ad essi divulgati. Parte Ricevente si impegna a tenere la Società indenne da qualsiasi azione promossa da terzi nei confronti della stessa, in qualsiasi modo connessa con il contenuto dei materiali forniti da Parte Ricevente in relazione all’utilizzo dei Servizi offerti dalla Piattaforma. 

5.3. Parte Ricevente garantisce altresì che tutti i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti che hanno avuto accesso a una qualsiasi delle informazioni di cui al punto 5.2.  sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza.

5.4. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate. 

5.5. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchi, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.

Art. 6- Obbligo di non divulgazione 

6.1. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte delle Informazioni Riservate in qualsiasi forma trasmesse senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante. 

6.2. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.

6.3. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

Art. 7 - Periodo di durata

7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 8 - Clausola di esclusiva

8.1. Le Parti per tutta la durata del presente Accordo si impegnano a non avviare analoghe negoziazioni con qualsivoglia soggetto terzo, negoziazioni aventi ad oggetto i diritti di sfruttamento relativi ai servizi offerti dalla Piattaforma oggetto del presente Accordo. 

Art. 9 - Divieto di cessione

9.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte. 

Art. 10 - Modifica

10.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 11 – Diritto applicabile e foro competente

11.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.

11.2. Per qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o collegata allo stesso, le parti dovranno sottoporre la controversia dinanzi alla Camera Arbitrale del Piemonte. Ove la controversia non sia stata composta in tale sede entro 45 giorni dal relativo proponimento o entro il diverso periodo eventualmente convenuto per iscritto, le Parti potranno adire il Foro di Torino.